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Cantieri edili chiusi nelle Egadi durante la stagione estiva

21 Aprile 2023 12:02, di Redazione
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Le violazioni a tale ordinanza comportano delle sanzioni

Il sindaco Francesco Forgione ha disposto la sospensione dei lavori in tutti i cantieri di edilizia privata, nelle isole di Favignana, Levanzo e Marettimo, dal 16 giugno al 17 settembre.  

"È nostro dovere garantire la sicurezza e la tranquillità di residenti e turisti durante la stagione estiva, periodo di notevole afflusso da parte di persone e famiglie che scelgono di soggiornare nelle isole Egadi", spiega il primo cittadino. 

Sono esclusi dall’obbligo di sospensione i cantieri relativi alle opere pubbliche non rinviabili, i lavori di manutenzione interna che non comportano la presenza di impalcature, occupazione e depositi di materiale in luoghi aperti al pubblico, e i lavori edili di estrema urgenza per la salvaguardia della pubblica incolumità.

                                                               Dispone              

                        nel periodo da venerdì 16/06/2023 a domenica 17/09/2023:
1. la sospensione dei lavori in tutti i cantieri edili nelle Isole di Favignana, Levanzo
e Marettimo;
2. di lasciare liberi da materiali eventuali parti di suolo pubblico (marciapiedi,
strade, ecc...) eventualmente occupati per attività edilizie o di altra natura e di
restituirli all’uso pubblico in uno stato decoroso;
3. sono esclusi da tali obblighi le attività attinenti la cura del verde e nel rispetto dei
seguenti orari in cui vige il divieto: dalle ore 13.30 alle ore 16.00 e dalle ore 20.00
alle ore 09.00;
4. sono esclusi da tali obblighi inoltre:
- i cantieri edili relativi alle Opere Pubbliche non rinviabili, per il carattere di
pubblica utilità che la loro realizzazione riveste;
- i lavori di manutenzione interna che non comportano: presenza di
impalcature, occupazione suolo pubblico, depositi di materiali su suolo
pubblico o aperto a pubblico e rumori molesti;
- i lavori edili di estrema urgenza per la salvaguardia della pubblica
incolumità;
5. eventuali deroghe possono essere concesse dal Sindaco per reali ed
improcrastinabili esigenze e devono essere preventivamente e motivatamente
richieste, adottando, se del caso, le correlate misure per la disciplina della viabilità
e salvaguardia della quiete pubblica.

                                                                  AVVERTE

- salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni della presente ordinanza
saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro
500,00, come stabilito dall’articolo 7 bis del D. Lgs.18/08/2000 n. 267,
- secondo la procedura di cui alla Legge 24 novembre 1981, n.689, fatta salva
l’applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore;
- che i trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti con una sanzione
amministrativa nei termini di legge, ovvero segnalati all’A.G. ai sensi dell’art.659
C.P.;
- la presente Ordinanza sarà affissa all’Albo Pretorio. La stessa diviene
immediatamente esecutiva con la pubblicazione stessa, ai sensi dell’art. 21-bis L.
241/1990 e ss.mm.ii;
- che contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, oppure, in via
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana nel termine di
120 giorni dalla data di pubblicazione;

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